Relativamente ai redditi di lavoro dipendente ed ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente l'art. 1 comma 5 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 stabilisce che l'acconto dell'addizionale dovuta è determinato dai sostituti d'imposta ed il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di nove rate mensili, effettuate a partire dal mese di marzo. Il saldo dell'addizionale dovuta è, invece, determinato all'atto delle operazioni di conguaglio ed il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di undici rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre.
Per gli altri redditi l’art. 1, comma 4, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, come modificato dal comma 142, dell’art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevede che il versamento dell'addizionale è effettuato in acconto e a saldo, unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto è stabilito nella misura del 30% dell'addizionale ottenuta applicando l'aliquota fissata dal comune per l'anno precedente al reddito imponibile IRPEF dell'anno precedente.