A chi è rivolto

AI cittadini italiani, con età compresa tra 30 e 65 anni, con titolo di studio di scuola media inferiore o superiore che intendano presentare richiesta per l'inserimento nell'Albo dei Giudici Popolari

Descrizione

Il giudice popolare è un cittadino italiano chiamato a comporre, a seguito di estrazione a sorte da apposite liste, la Corte di assise e la Corte di assise d'appello. La Corte di Assise è composta da sei giudici popolari e due togati.
Altri giudici popolari possono partecipare alle udienze in qualità di supplenti, subentrando eventualmente ai titolari in caso di loro impedimento.

L'ufficio di giudice popolare è a carattere obbligatorio.

La nomina avviene mediante sorteggio ed è subordinata ad alcuni requisiti descritti successivamente.

Chi, essendo chiamato a prestare tale servizio, non si presenta senza giustificato motivo, è condannato al pagamento di una sanzione, nonché alle spese dell’eventuale sospensione o del rinvio del dibattimento.

Per essere esonerati dal servizio si deve presentare certificato medico della ASL prima della comparizione o durante la seduta di comparizione per il giuramento.

I giudici popolari nominati ricevono un compenso giornaliero stabilito per legge e un rimborso per spese di viaggio se l'Ufficio è prestato fuori del comune di residenza.

La cancellazione dall'Albo può avvenire per:
- morte;
- emigrazione;
- perdita della capacità elettorale;
- età (aver superato il 65° anno di età);
- ricorso a seguito di indebita iscrizione, entro 15 giorni dall'affissione nell'albo pretorio dei relativi elenchi (il reclamo deve essere presentato alla cancelleria del Tribunale)

Normativa di riferimento
Decreto del Presidente della Repubblica n. 273 del 28 luglio 1989;
Legge n. 405 del 5 maggio 1952
Legge n. 287 del 10 aprile 1951 "Riordinamento dei giudici di assise".

Come fare

Ogni due anni (anno dispari) i sindaci invitano con manifesti pubblici coloro che sono in possesso dei requisiti e non sono già iscritti negli albi definitivi dei giudici popolari, a chiedere di essere iscritti nell’elenco integrativo dei giudici popolari:
della Corte d’assise
della Corte d’assise d’appello

Successivamente, vengono formati gli elenchi e verificato il possesso dei requisiti dei richiedenti.

Il sindaco trasmette quindi gli elenchi al presidente del tribunale competente per territorio.

Una apposita commissione unifica gli elenchi pervenuti dai comuni del mandamento e compone:

l’elenco di tutte le persone del mandamento che hanno i requisiti per assumere l’incarico di giudice popolare nelle corti d’assise
l’elenco di tutte le persone del mandamento che hanno i requisiti per assumere l’incarico di giudice popolare nelle corti d’assise d’appello.
Gli elenchi sono trasmessi ai comuni e affissi all’albo pretorio.

Chiunque può presentare reclamo contro eventuali omissioni, cancellazioni o indebite iscrizioni entro 15 giorni dall’affissione all’albo pretorio.

L’elenco dei giudici popolari di Corte d’Assise e gli eventuali reclami vengono trasmessi al Presidente del tribunale ove ha sede la Corte d’Assise.

L’elenco dei giudici popolari di Corte d’Assise d’Appello e gli eventuali reclami vengono trasmessi al Presidente del tribunale del capoluogo del distretto di Corte d’Appello.

Gli elenchi vengono rivisti e controllati anche alla luce degli eventuali reclami.

Vengono formati gli albi definitivi dei giudici popolari di Corte d’Assise e dei giudici popolari di Corte d’Assise d’Appello secondo l’ordine alfabetico e con numerazione progressiva, unificando gli elenchi dei vari mandamenti.

Gli albi definitivi sono approvati con decreto e trasmessi a ciascun comune per la pubblicazione della parte che li riguarda.

Avverso gli albi definitivi è possibile presentare ricorso.

Decorsi quindici giorni dalla pubblicazione degli albi definitivi, il presidente del Tribunale del capoluogo del distretto di Corte di Appello forma le liste generali dei giudici popolari ordinari per le Corti di Assise di Appello e comunica le liste generali dei giudici popolari ordinari ai presidenti del Tribunale dei luoghi ove hanno sede le Corti di Assise.

La stessa operazione compie il presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la Corte di Assise relativamente ai giudici popolari della Corte stessa, escludendo dalle liste generali dei giudici popolari ordinari di Corte di Assise i giudici compresi in quelle per le Corti di Assise di Appello.

L'iscrizione ai relativi albi avviene comunque d'ufficio, anche in mancanza di richiesta d'iscrizione.

Cosa serve

Per la presentazione della richiesta da parte dei diretti interessati, è necessario presentare la domanda.
I requisiti necessari sono i seguenti:
- cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- buona condotta morale;
- età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- titolo finale di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo. Per i giudici popolari di Corte d’assise d’appello è richiesto titolo finale di studi di scuola media di secondo grado.
Non possono fare il giudice popolare: i magistrati e i funzionari in servizio all'ordine giudiziario, gli appartenenti alle forze armate e alla polizia e i membri di culto e religiosi di ogni ordine e congregazione.

Cosa si ottiene

L'iscrizione nell'Albo dei giudici popolari di Corte d'Assise e di Corte d'Assise d'Appello

Tempi e scadenze

La richiesta può essere presentata in qualunque momento. L'inserimento nell'albo verrà effettuato in occasione della revisione degli Albi.

Entro il mese di aprile di ogni anno dispari, il Sindaco, con pubblico manifesto, invita i cittadini ad iscriversi negli elenchi integrativi dei giudici popolari di Corte d'assise e di Corte di assise di appello. L'iscrizione deve essere fatta entro il 31 luglio;
entro il mese di giugno deve essere costituita la Commissione comunale, composta dal Sindaco, o da un suo delegato, e da 2 Consiglieri comunali;
entro il 30 agosto la Commissione provvede alla formazione dei due elenchi.
entro il 10 settembre i due elenchi sono trasmessi alla cancelleria della Corte d'assise;
dal 15 settembre al 30 ottobre la Commissione mandamentale provvede alla revisione di sua competenza;
entro il 15 novembre, gli elenchi compilati dalla Commissione mandamentale sono resi noti, in ogni Comune, mediante pubblicazione all'Albo Pretorio online e con pubblico manifesto;
entro 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio online, ogni cittadino maggiorenne può fare ricorso contro le omissioni, le indebite iscrizioni e le cancellazioni presso la Cancelleria della Corte d'assise;
ultimata la pubblicazione, gli elenchi vengono restituiti alla Corte d'assise.

Costi

Gratuito

Accedi al servizio

Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio Servizi Demografici

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Carta dei servizi.pdf [.pdf 128,12 Kb - 22/03/2024]

Contatti

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Avviso per l'iscrizione all'Albo dei Giudici Popolari di Corte di Assise e di Corte di Assise d'Appello

Avviso per l'iscrizione all'Albo dei Giudici Popolari di Corte di Assise e di Corte di Assise d'Appello


Il Sindaco informa la cittadinanza che, dalla data della presente e fino a tutto il mese di...

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Ultimo aggiornamento pagina: 22/03/2024 13:11:50

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