Convivenza di fatto
Informazioni sulla Convivenza di Fatto
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Servizio attivo
A chi è rivolto
Per poter istituire una Convivenza di fatto e godere dei diritti previsti dalla legge, le parti della coppia devono possedere entrambe i seguenti requisiti:
- Essere maggiorenni
- Convivere stabilmente con iscrizione anagrafica comune
- Avere un legame affettivo stabile
- Prestarsi reciproca assistenza sia materiale che morale
- Non essere coniugati né uniti civilmente tra di loro o con altre persone
- Non essere parenti né affini o adottati tra di loro
- Essere maggiorenni
- Convivere stabilmente con iscrizione anagrafica comune
- Avere un legame affettivo stabile
- Prestarsi reciproca assistenza sia materiale che morale
- Non essere coniugati né uniti civilmente tra di loro o con altre persone
- Non essere parenti né affini o adottati tra di loro
Descrizione
La legge 20 maggio 2016, n. 76 riconosce e disciplina la convivenza di fatto che può essere costituita da due persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile.
Si tratta di una registrazione anagrafica, che non incide sullo stato civile dei componenti della coppia e che per essere costituita necessita di particolari presupposti.
Si tratta di una registrazione anagrafica, che non incide sullo stato civile dei componenti della coppia e che per essere costituita necessita di particolari presupposti.
Come fare
Gli interessati a costituire una convivenza di fatto devono, quindi, già convivere nella stessa abitazione ed essere iscritti anagraficamente nello stesso nucleo familiare.
Il requisito della stabile convivenza viene accertato verificando l'iscrizione anagrafica e richiede quindi l’iscrizione nello stesso stato di famiglia. La competenza è dell'Anagrafe, che deve anche registrare e certificare l'eventuale "contratto di convivenza".
Il requisito della stabile convivenza viene accertato verificando l'iscrizione anagrafica e richiede quindi l’iscrizione nello stesso stato di famiglia. La competenza è dell'Anagrafe, che deve anche registrare e certificare l'eventuale "contratto di convivenza".
Cosa serve
I soggetti interessati e in possesso dei requisiti di legge, possono presentare all’Ufficio Anagrafe una richiesta di registrazione della loro convivenza di fatto presentando i seguenti documenti:
- richiesta di registrazione della Convivenza di fatto firmata da entrambe le parti della coppia;
- copia di un documento di identità o di riconoscimento valido di entrambe le parti;
Se hanno già la stessa residenza anagrafica, è sufficiente compilare ed inviare l'apposito modulo di dichiarazione, sottoscritto da entrambi, allegando copia dei documenti d’identità dei richiedenti.
In caso contrario, prima di presentare la dichiarazione è necessario effettuare la variazione di residenza o di abitazione.
- richiesta di registrazione della Convivenza di fatto firmata da entrambe le parti della coppia;
- copia di un documento di identità o di riconoscimento valido di entrambe le parti;
Se hanno già la stessa residenza anagrafica, è sufficiente compilare ed inviare l'apposito modulo di dichiarazione, sottoscritto da entrambi, allegando copia dei documenti d’identità dei richiedenti.
In caso contrario, prima di presentare la dichiarazione è necessario effettuare la variazione di residenza o di abitazione.
Cosa si ottiene
I diritti che derivano dalla costituzione di una convivenza di fatto
In base alla nuova legge i conviventi di fatto:
• hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario (art. 1 comma 38);
• in caso di malattia e di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza, nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per coniugi e i familiari (art.1 comma 39);
• ciascun convivente di fatto può designare l’altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute oppure, in caso di morte, per quanto riguarda la donazione degli organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie (art. 1 commi 40 e 41);
• diritti inerenti alla casa di abitazione (art. 1 commi da 42 a 45);
• successione nel contratto di locazione della casa di comune residenza per il convivente di fatto in caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto (art. 1 comma 44);
• inserimento nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare, qualora l’appartenenza a un nucleo familiare costituisca titolo o causa preferenziale; (art. 1 comma 45);
• diritti del convivente nell’attività di impresa (art. 1 comma 46);
• ampliamento delle facoltà riconosciute al convivente di fatto nell’ambito delle misure di protezione delle persone prive di autonomia (art. 1 commi 47 e 48);
• in caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell’individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite (art. 1 comma 49).
In base alla nuova legge i conviventi di fatto:
• hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario (art. 1 comma 38);
• in caso di malattia e di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza, nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per coniugi e i familiari (art.1 comma 39);
• ciascun convivente di fatto può designare l’altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute oppure, in caso di morte, per quanto riguarda la donazione degli organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie (art. 1 commi 40 e 41);
• diritti inerenti alla casa di abitazione (art. 1 commi da 42 a 45);
• successione nel contratto di locazione della casa di comune residenza per il convivente di fatto in caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto (art. 1 comma 44);
• inserimento nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare, qualora l’appartenenza a un nucleo familiare costituisca titolo o causa preferenziale; (art. 1 comma 45);
• diritti del convivente nell’attività di impresa (art. 1 comma 46);
• ampliamento delle facoltà riconosciute al convivente di fatto nell’ambito delle misure di protezione delle persone prive di autonomia (art. 1 commi 47 e 48);
• in caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell’individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite (art. 1 comma 49).
Il contratto di convivenza
Le parti che costituiscono una Convivenza di fatto possono regolare i loro rapporti patrimoniali stipulando o facendo registrare in forma scritta e autenticata presso un notaio o un avvocato un contratto di Convivenza.
Il notaio o l'avvocato che provvedono alla stipula del Contratto di convivenza o all’autentica della scrittura privata hanno l'obbligo di trasmetterla all’Anagrafe del comune di residenza degli interessati entro 10gg, per la registrazione e la certificazione, al fine dell’opponibilità ai terzi degli accordi patrimoniali in esso contenuti e dell’eventuale scelta del regime di comunione dei beni.
Il contratto è facoltativo e non impedisce l’esistenza e la dichiarazione della Convivenza di fatto all’Anagrafe né il godimento dei diritti previsti dalla legge.
Le parti che costituiscono una Convivenza di fatto possono regolare i loro rapporti patrimoniali stipulando o facendo registrare in forma scritta e autenticata presso un notaio o un avvocato un contratto di Convivenza.
Il notaio o l'avvocato che provvedono alla stipula del Contratto di convivenza o all’autentica della scrittura privata hanno l'obbligo di trasmetterla all’Anagrafe del comune di residenza degli interessati entro 10gg, per la registrazione e la certificazione, al fine dell’opponibilità ai terzi degli accordi patrimoniali in esso contenuti e dell’eventuale scelta del regime di comunione dei beni.
Il contratto è facoltativo e non impedisce l’esistenza e la dichiarazione della Convivenza di fatto all’Anagrafe né il godimento dei diritti previsti dalla legge.
Tempi e scadenze
Due giorni lavorativi per la registrazione delle dichiarazioni nei registri anagrafici.
45 giorni per la verifica dei requisiti, salvo esito negativo degli accertamenti.
L'ufficio Servizi Demografici procederà entro 2 giorni a registrare la convivenza di fatto, con decorrenza dalla data di presentazione della dichiarazione.
Dal momento della registrazione (entro i 2 giorni lavorativi successivi), si potranno ottenere il rilascio di un certificato attestante la costituzione della convivenza di fatto, riportante anche l'eventuale contratto di convivenza stipulato e ricevuto dal professionista, in regola con l'imposta di bollo.
L'Ufficio Anagrafe provvederà ad accertare la sussistenza de requisiti previsti (assenza impedimenti e stabile convivenza di cui all'art. 36 della Legge n. 76/2016). Trascorsi 45 giorni dalla presentazione della dichiarazione, se ufficio l'Anagrafe non invierà comunicazione di requisiti mancanti, ai sensi dell'art. 10-bis della Legge 241/1990, la registrazione della convivenza di fatto si intenderà confermata.
45 giorni per la verifica dei requisiti, salvo esito negativo degli accertamenti.
L'ufficio Servizi Demografici procederà entro 2 giorni a registrare la convivenza di fatto, con decorrenza dalla data di presentazione della dichiarazione.
Dal momento della registrazione (entro i 2 giorni lavorativi successivi), si potranno ottenere il rilascio di un certificato attestante la costituzione della convivenza di fatto, riportante anche l'eventuale contratto di convivenza stipulato e ricevuto dal professionista, in regola con l'imposta di bollo.
L'Ufficio Anagrafe provvederà ad accertare la sussistenza de requisiti previsti (assenza impedimenti e stabile convivenza di cui all'art. 36 della Legge n. 76/2016). Trascorsi 45 giorni dalla presentazione della dichiarazione, se ufficio l'Anagrafe non invierà comunicazione di requisiti mancanti, ai sensi dell'art. 10-bis della Legge 241/1990, la registrazione della convivenza di fatto si intenderà confermata.
La cessazione della convivenza di fatto
La convivenza di fatto cessa in caso di :
- morte del convivente
- matrimonio o unione civile del convivente o tra le parti
- scissione anagrafica, cambio di residenza o cancellazione per irreperibilità di una delle parti
- dichiarazione di cessazione presentata da una o entrambe le parti.
- in ogni altro caso in cui vengano meno i requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento di una convivenza di fatto
La cancellazione della convivenza di fatto
La cancellazione della Convivenza di Fatto può, pertanto, avvenire:
1. d’Ufficio, in caso di cessazione della situazione di coabitazione e/o di residenza nel Comune di Pavone di uno o entrambi i componenti della Convivenza di Fatto o in caso di matrimonio e unione civile;
2. su richiesta, qualora vengano meno i legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, presentando l’apposito modulo di richiesta di cancellazione sottoscritto da entrambi o da uno solo dei componenti della convivenza di fatto, allegando copia del/i documento/i d’identità del/i sottoscrittore/i, secondo modalità descritte sopra per la consegna della dichiarazione
Nel caso di richiesta di cancellazione da parte di un solo componente, il Comune invierà all’altro una comunicazione.
La convivenza di fatto cessa in caso di :
- morte del convivente
- matrimonio o unione civile del convivente o tra le parti
- scissione anagrafica, cambio di residenza o cancellazione per irreperibilità di una delle parti
- dichiarazione di cessazione presentata da una o entrambe le parti.
- in ogni altro caso in cui vengano meno i requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento di una convivenza di fatto
La cancellazione della convivenza di fatto
La cancellazione della Convivenza di Fatto può, pertanto, avvenire:
1. d’Ufficio, in caso di cessazione della situazione di coabitazione e/o di residenza nel Comune di Pavone di uno o entrambi i componenti della Convivenza di Fatto o in caso di matrimonio e unione civile;
2. su richiesta, qualora vengano meno i legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, presentando l’apposito modulo di richiesta di cancellazione sottoscritto da entrambi o da uno solo dei componenti della convivenza di fatto, allegando copia del/i documento/i d’identità del/i sottoscrittore/i, secondo modalità descritte sopra per la consegna della dichiarazione
Nel caso di richiesta di cancellazione da parte di un solo componente, il Comune invierà all’altro una comunicazione.
Costi
Registrazione e cancellazione gratuita.
Il rilascio dell’eventuale certificazione da parte dell’Anagrafe, segue la norma generale relativa all’applicazione del bollo secondo l’uso come indicato nel D.P.R. 642/72, e può essere richiesta non prima di 2 giorni dalla data di registrazione.
Il rilascio dell’eventuale certificazione da parte dell’Anagrafe, segue la norma generale relativa all’applicazione del bollo secondo l’uso come indicato nel D.P.R. 642/72, e può essere richiesta non prima di 2 giorni dalla data di registrazione.
Accedi al servizio
Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio Servizi Demografici
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
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Ultimo aggiornamento pagina: 07/03/2024 13:41:39
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